Linee vita Toscana

Installatore Linea vita su un tetto in toscana


La Toscana è stata la prima regione ad introdurre nella sua legislazione l’obbligo di installare linee vita (o per essere più precisi dispositivi anticaduta permanenti nel senso più ampio del termine: ancoraggi, linee vita, parapetti), in concomitanza con la realizzazione di nuovi edifici o con interventi di manutenzione straordinaria. Successivamente altre amministrazioni hanno intrapreso lo stesso percorso, vedi l’articolo dedicato alla legge della regione Marche , i tre articoli dedicati all‘evoluzione delle norme in Veneto

In questo articolo riassumiamo l’evoluzione della normativa della Regione Toscana trattando i seguenti argomenti:

  1. Linee vita in Toscana, le prime leggi
  2. I regolamenti sui sistemi anticaduta attualmente in vigore
  3. Su quali coperture è obbligatorio installare una linea vita in Toscana
  4. Hai bisogno di maggiori informazioni o di un preventivo per la realizzazione di una linea vita?
  5. Risorse in rete per tecnici progettisti

Se sei un tecnico interessato a conoscere l’argomento nel dettaglio di consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Invece, Se sei un amministratore o un proprietario di un immobile e vuoi sapere solamente quando è indispensabile installare una linea vita sul tuo tetto o hai bisogno di chiedere un preventivo ti consigliamo di passare direttamente al terzo paragrafo.

Se invece hai bisogno delle informazioni di base sulle linee vita ti consigliamo, prima di proseguire nella lettura, di consultare questo articolo introduttivo

linee vita toscana

1. Linee vita in Toscana, le prime leggi

La prima legge, tuttora in vigore, risale al 2005

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio

Capo III – Disciplina dei Procedimenti

Art.82 Disposizioni generali

13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza

14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA di cui all’articolo 84.

15. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali.

La legge sopra richiamata è stata affiancata da un primo regolamento tecnico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  23.11.05, n. 62/R Regolamento di attuazione dell’art.82, comma 16, della L.R. 3.01.05, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Il regolamento ha introdotto l’obbligo di redazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’elaborato tecnico della copertura (comprendente tra l’altro planimetria con indicazione dei dispositivi, relazione di valutazione del supporto e calcolo del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura). Per gli installatori è stato previsto l’obbligo di compilare e sottoscrivere dichiarazioni di conformità di installazione in base al progetto ed alle istruzioni dei fabbricanti. Per gli ancoraggi da installare sulle coperture sono stati inseriti i riferimenti alla norma tecnica UNI EN 795.

2. I regolamenti sui sistemi anticaduta attualmente in vigore

Nel 2013 è stato emesso un nuovo regolamento tecnico regionale che ha abrogato il regolamento emesso nel 2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 75/R Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Sul nuovo regolamento non sono più riportati i riferimenti alla norma tecnica UNI EN 795. Sono state inserite inoltre prescrizioni aggiuntive rispetto alla versione precedente, sulle informazioni che devono essere presenti nell’elaborato tecnico della copertura (ETC) quali ad esempio le altezze libere di caduta sui vari lati della copertura e l’indicazione delle aree della copertura non calpestabili.

il regolamento indica inoltre la priorità nei confronti dei dispositivi che consentano l’operatività in sicurezza sul luogo di lavoro per più persone, al fine di consentire, in caso di caduta, l’attuazione delle opportune procedure di recupero.

Il nuovo regolamento sulle linee vita per la Regione Toscana delimita inoltre il suo campo di applicazione a dei casi specifici.

3. Su quali coperture è obbligatorio installare una linea vita in Toscana

Il nuovo regolamento prevede che si installino dispositivi di prevenzione e protezione dalle cadute dall’alto in occasione della realizzazione di nuove opere o di manutenzioni straordinarie ad opere esistenti, quando l’intervento riguardi piani di copertura con altezza superiori ai 2 metri escludendo tuttavia esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i seguenti interventi:

  • Gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • I pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 (…opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni).
  • Le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.
  • Le coperture su cui gli interventi impiantistici non ricadano nelle seguenti categorie: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
  • Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.

Indipendentemente da queste situazioni, ogni qual volte un committente commissioni un lavoro in quota (quando i piedi del lavoratore si trovano ad altezza superiore ai 2 metri), nell’area di lavoro vanno predisposti dispositivi di protezione dalle cadute dall’alto. In molte situazioni le linee vita rappresentano il prodotto con il miglior rapporto tra efficacia e costi.

4. Hai bisogno di maggiori informazioni o di un preventivo per la realizzazione di una linea vita in Toscana?

In fase di richiesta di informazioni o di preventivo è opportuno fornire alcune informazioni di base:

  • Descrizione della struttura del tetto – cemento armato, legno, metallo…
  • Descrizione della geometria del tetto – Copertura piana, a due falde, a quattro falde…
  • Dimensioni – in particolare la lunghezza del colmo
  • Eventuale presenza di isolanti o coibentazioni

Contattandoci direttamente all’indirizzo email [email protected]  o chiamandoci al numero 0574 070198 potrai ricevere un semplice consiglio o un preventivo completo e dettagliato senza alcun impegno.

Operiamo nel settore da più di dieci anni ed offriamo soluzioni che integrano al meglio sicurezza, conformità alle normative e risparmio.

5. Risorse in rete per tecnici progettisti

La Regione Toscana cura ed aggiorna un sito internet dedicato alla sicurezza nella manutenzione delle coperture, su cui sono riportati i testi di legge nella loro versione integrale, la modulistica per la redazione dell’ETC, una serie piuttosto completa di casistiche utili alla progettazione.

Ricordiamo che l’articolo che avete letto ha un taglio divulgativo ed intende riassumere un panorama normativo piuttosto vasto ed articolato. Invitiamo quindi chi fosse interessato a consultare i testi integrali delle leggi sul sito sopra indicato.