L’obbligo di installazione di linee vita in Lombardia risale al 2004. L’iter della normativa, tuttavia, si è sviluppato secondo un percorso diverso rispetto a quanto avvenuto in altre regioni.
Abbiamo scritto questo articolo suddividendo gli argomenti in tre sezioni:
- Nella prima parte trattiamo nel dettaglio lo sviluppo della normativa. Se sei un tecnico progettista o se vuoi una visione completa delle leggi e dei regolamenti ti consigliamo da iniziare da qui.
- Nella seconda parte esaminiamo invece in quali casi è attualmente obbligatorio installare una linea vita in Lombardia. Se sei un amministratore o un proprietario di immobili potresti passare direttamente a questo capitolo per trovare subito le informazioni che ti servono.
- Nella terza parte elenchiamo i documenti che devono accompagnare l’installazione di una vita per il tetto. Se sei un amministratore o un proprietario di immobili puoi usare questa parte per verificare la completezza dei documenti in tuo possesso.
Se invece hai bisogno delle nozioni di base sulle linee vita e sui sistemi di ancoraggio, ti consigliamo di iniziare con questo articolo introduttivo.
1) Linee vita in Lombardia –
La normativa
Come abbiamo accennato sopra, l’iter legislativo della Lombardia è stato diverso da quello seguito in altre regioni.
Per quest’ultime è stata prevista da subito la pubblicazione di una legge regionale corredata da un regolamento.
In provincia di Bergamo, già nel 2003, l’ASL aveva emanato un atto dirigenziale che aggiornava il locale Regolamento d’Igiene
Azienda Sanitaria Locale di Bergamo Atto dirigenziale n. 787 del 15 luglio 2003 – Aggiornamento titolo III del Regolamento Locale di Igiene
Rendendo obbligatorio, per nuove costruzioni e per costruzioni con interventi “sostanziali” sulla copertura, l’installazione di dispositivi fissi per poter di lavorare in quota in condizioni di sicurezza anche dopo la realizzazione dell’opera.
L’atto, diventato operativo sul territorio tramite l’aggiornamento dei regolamenti edilizi comunali, ha reso di fatto la provincia di Bergamo il primo territorio in Italia in cui è entrato in vigore l’obbligo di installare dispositivi anticaduta permanenti sui tetti degli edifici.
Nel 2004, viene emessa una circolare regionale di accordo tra ASL, Polizia Locale ed amministrazioni comunali.
Regione Lombardia – Circolare del 23 gennaio 2004 N.4
Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia Locale.
Tale circolare forniva le indicazioni per una collaborazione su tutto il territorio regionale tra gli enti sopra menzionati con il fine di integrare i regolamenti edilizi dei comuni ed i regolamenti locali di igiene, introducendo l’obbligo di installazione di dispositivi fissi di protezione contro le cadute dall’alto per le nuove costruzioni e per le coperture oggetto di manutenzioni straordinarie.
Nel testo della circolare venivano date informazioni tecniche su come procedere e sui documenti da produrre.
Sempre nel 2004 anno è stata emessa la
Delibera di Giunta regionale 23 luglio 2004, n.Vll/18344 –
Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004 – 2006
In cui vengono rafforzati i concetti e gli indirizzi espressi nella circolare in merito alla prevenzione delle cadute dall’alto, tramite l’installazione sulle nuove costruzioni di dispositivi di ancoraggio.
Un provvedimento regionale che tratta la tematica in forma organica è stato emesso cinque anni dopo, nel 2009.
Regione Lombardia – Decreto n. 119 del 14/01/2009 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.
Si tratta di un testo piuttosto sintetico che riprende in gran parte le indicazioni tecniche espresse nei documenti precedenti.
2) Quando è obbligatorio installare un sistema di ancoraggi sul tetto in Lombardia
È obbligatorio installare linee vita sul tetto di edifici di tutte le tipologie di utilizzo (residenziale, produttivo, commerciale, agricolo, ecc.) in occasione di nuove costruzioni o in fase di manutenzione straordinaria a tetti già esistenti quando siano previsti interventi su elementi strutturali.
Dispositivi di ancoraggio devono essere installati inoltre anche a servizio di eventuali “estese superfici finestrate” che richiedano manutenzione o pulizia dall’esterno.
Le soluzioni di sicurezza previste, devono essere rappresentate negli elaborati grafici di progetto presentati sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia che nel caso di Denuncia di Inizio Attività.
Mentre in altre regioni, per esempio in Toscana, viene specificato che i dispositivi di ancoraggio linee vita o ancoraggi puntuali, debbano garantire la sicurezza nell’area oggetto dell’intervento (si pensi ad esempio alla manutenzione straordinaria di un’unica porzione di una copertura più articolata) il regolamento della regione Lombardia indica invece che:
“I dispositivi di ancoraggio siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano”
Le misure di sicurezza predisposte devono essere descritte nel fascicolo dell’opera (documento da predisporre da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi dell’art, 91 del D.lgs 81/08), se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.
3) I documenti che devono accompagnare l’installazione di una linea vita in Lombardia
Nella legge regionale si indicano i seguenti documenti da produrre sul posto e/o da inserire nel fascicolo:
- Descrizione delle misure di sicurezza predisposte, prodotta dal progettista
- Cartellonistica di segnalazione del sistema di ancoraggi in prossimità dell’accesso al tetto con indicazione dell’obbligo di indossare i DPI previsti (imbracatura anticaduta, cordini, dispositivi retrattili, ecc..) l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio, prodotti da progettista
- Elaborati grafici di progetto: schema della copertura con indicazioni sull’accesso e sulla posizione degli ancoraggi, prodotti dal progettista
- Dichiarazioni di conformità degli ancoraggi alla norma tecnica UNI EN 795 rilasciate dall’azienda produttrice degli ancoraggi
- Dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica rilasciata da parte dell’impresa installatrice.
Nel testo della legge regionale non viene indicata esplicitamente l’esigenza di produrre una relazione di calcolo che attesta la resistenza della struttura e del sistema di fissaggio degli ancoraggi in caso di caduta. Ricordiamo tuttavia che si tratta di un documento essenziale, previsto dalle linee guida nazionali per la progettazione.
Una copia del fascicolo dell’opera (o del documento equivalente) deve essere allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori. Una seconda copia deve invece essere rilasciata al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (amministratore , responsabile della sicurezza per unità attività non residenziali).
L’articolo che avete appena letto rappresenta una sintesi aggiornata alla data di pubblicazione delle normative in vigore. Inviamo chi volesse avere informazioni più dettagliate a consultare i testi di legge aggiornati.