L’obbligo di installare la linea vita in Emilia Romagna da quali norme è regolato?
Questo articolo è suddiviso in due parti:
- Nella prima parte entriamo nel dettaglio di tutte le normative nazionali e regionali e dei regolamenti tecnici. Se sei un progettista o se vuoi una visione ampia e completa della questione, puoi di iniziare da qui.
- Nella seconda parte descriviamo in quali situazioni è obbligatorio installare una linea vita in Emilia Romagna. Se sei un proprietario o un amministratore di un immobile e ti servono subito le informazioni essenziali, ti consigliamo di passare direttamente a questo paragrafo.
Se invece hai bisogno delle informazioni di base sulle linee vita ti consigliamo, prima di proseguire nella lettura, di leggere un articolo introduttivo
1) Linee vita in Emilia Romagna – la normativa
I progettisti e le imprese operanti nella regione, già da diversi anni, hanno correttamente considerato come riferimento gli articoli del testo unico 81/08 con le successive modifiche ed integrazioni.
La norma sopra citata, legge nazionale e quindi valida in tutta Italia, specifica che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione si occupi di prevedere come possano essere effettuate in sicurezza le attività lavorative anche nelle fasi successive alla realizzazione di un’opera e le linee vita sono di fatto il sistema con il miglior rapporto efficacia/costi per molte attività che si effettuano tradizionalmente su un tetto (ispezioni, sostituzione di alcuni elementi del manto di copertura, lavori su antenne, pulizia e manutenzione di impianti fotovoltaici, pulizia delle grondaie, pulizia di camini, ecc.)
In supporto a quanto espresso dalla legge nazionale, nel 2009 la Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 2 marzo 2009, n. 2 – Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile, che rafforza i concetti espressi nel testo unico 81/08 in merito all’obbligo di prevedere misure di protezione per “lavori particolarmente pericolosi” successivi alla realizzazione dell’opera, consentendo ai comuni di intervenire sui regolamenti urbanistici ed edilizi (sostanzialmente subordinando il rilascio di titoli di abitabilità ed agibilità alla presenza di linee vita sul tetto) e delegando prescrizioni più dettagliate a disposizioni successive.
Nel 2013 è stato approvato l’atto 149/2013 “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”.
L’atto è corredato di un allegato che rappresenta di fatto il primo regolamento tecnico per le linee vita in Emilia Romagna.
Molte linee vita installate tra il 2009 ed il 2013 hanno avuto necessità di integrazioni per poter essere adeguati ai requisiti della nuova disposizione. In particolare, in base alla nostra esperienza, molti sistemi di ancoraggio erano orfani della relazione di calcolo strutturale che valida la resistenza della struttura in caso di caduta ed individua un idoneo sistema di fissaggio.
Il regolamento è stato aggiornato nel 2015 con la versione attualmente in vigore: Deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2015, N. 699: Approvazione nuovo “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”
2) Obbligo di installazione di linee vita in Emilia Romagna
Situazioni nelle quali è richiesto il montaggio di un sistema permanente di ancoraggi
- Interventi di nuova costruzione (a meno che non sia prevista l’installazione di un parapetto con altezza minima m 1)
- Interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA (a meno che non sia prevista l’installazione di un parapetto con altezza minima m 1)
- Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM – Facciate Vetrate Continue che richiedono Manutenzione – relativi ad almeno una intera facciata vetrata – dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda (a meno che non sia prevista l’installazione di sistemi permanenti al servizio della manutenzione e pulizia della facciata)
Documenti e responsabilità associate all’installazione
Deve essere predisposto da parte di un tecnico abilitato un Elaborato Tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, contenente i seguenti documenti:
- Soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione descritti nella norma
- Gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto
- Documentazione fotografica dell’installazione effettuata
- Relazione di calcolo con la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera
- Certificazioni del produttore
- Dichiarazione di corretta installazione dell’installatore
- Manuale d’uso
- Programma di manutenzione
Nella norma regionale vengono indicati, all’articolo 7, i criteri generali di progettazione da utilizzare.
Anche in Emilia Romagna, come in Toscana, viene specificato che l’impiego di punti di ancoraggio è consentito solo per brevi spostamenti, o laddove i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto non siano installabili per caratteristiche strutturali. Le linee vita risultano quindi la soluzione da vagliare in prima istanza in accordo con evidenti principi di ergonomia.
Come ci si comporta con le linee vita installate in Emilia Romagna prima dell’approvazione della normativa in vigore?
L’installazione risulta direttamente “a norma” se sono presenti:
- Relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali o certificato di collaudo firmato da tecnico abilitato
- Certificazioni del produttore degli ancoraggi
- Dichiarazione di corretta installazione dell’installatore
- Manuale d’uso
- Programma di manutenzione
Nel caso in cui non siano disponibili i documenti sopra elencati (o se fossero disponibili solo in parte,) i dispositivi possono essere considerati a norma se corredati di un certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato come previsto dalla normativa vigente o in alternativa se dichiarati conformi dal tecnico abilitato alle prescrizioni tecniche vigenti all’epoca della loro installazione.
Invitiamo comunque a consultare i testi di legge nella loro versione originale per avere un’informazione completa.