Proprio nei giorni in cui erano in pubblicazione gli articoli “L’evoluzione della normativa in Veneto – Prima e seconda parte“, inerenti l’obbligo di installazione di linee vita ed ancoraggi per coperture, la Regione Veneto modificava ulteriormente il famigerato articolo 79 bis della legge regionale 61 del 1985.
Riportiamo il testo del nuovo provvedimento relativamente all’argomento di nostro interesse
LEGGE REGIONALE n. 4 del 16 marzo 2015
Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.
Art. 1
Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”.
Legge linea Vita in Veneto – Sintesi
Riportiano per completezza il testo dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, completandolo con tutte le integrazioni e modifiche di cui è stato oggetto.
Art. 79 bis – Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizioattività, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
1 bis . Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazionea costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”.
Obbligo installazione linee vita in Veneto
Riassumendo: viene reintrodotto l’obbligo di prevedere (quindi progettare) ed installare impianti anticaduta permanenti sulle coperture, specificando una serie di casistiche e requisiti.
E’obbligatorio progettare ed installare impianti anticaduta permanenti – linee vita – sistemi di ancoraggi
- Quando sulla copertura sono presenti impianti tecnologici per cui sia previsto accesso frequente e costante
- Deve essere garantito l’accesso e la manutenzione in condizioni di sicurezza per gli impianti presenti (non viene specificato che debba essere messa in sicurezza tutta l’area della copertura o tutta l’area oggetto di un eventuale intervento di ristrutturazione)
- Gli impianti anticaduta devono rispettare il requisito di essere presenti in forma minima sia a livello tecnico che di impatto visivo
- Non deve essere presente impatto visivo (una nuova sfida per i produttori di ancoraggi!) per l’installazione su edifici residenziali o commerciali/industriali con copertura di tipo tradizionale.
- Revisione periodica prevista anche solamente prima dell’utilizzo del sistema (non necessariamente annuale). In questo caso potrebbero generarsi contrasti con i requisiti di verifica indicati dai singoli produttori