..segue dalla prima parte
Nel 2014 è stata emanata una legge che ha creato non poca confusione e perplessita tra gli addetti ai lavori. La legge in pratica ha svuotato di gran parte del suo significato l’articolo 79/BIS Legge Regionale Veneto 61/85 che abbiamo citato nell’articolo precedente. Riportiamo anche in questo caso il testo integrale
LEGGE REGIONALE n. 28 del 25 settembre 2014
Art. 1 Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e norme attuative e transitorie
1. Al comma 1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: “, anche nella successiva fase di manutenzione,” sono soppresse.
2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.
3. L’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.
La situazione in Veneto
Ai sensi del testo unico nazionale D.lgs 81/08 in Veneto come in tutta Italia il fascicolo dell’opera deve prevedere la descrizione delle misure di sicurezza per interventi di manutenzione successivi.
Ricordiamo che queste misure dovrebbero sempre essere adeguate e tarate in base all’entità degli interventi previsti e ad una scrupolosa analisi dei rischi.
Indicazioni generiche di utilizzo, anche in caso di accessi sporadici e di brevi sopralluoghi, di ponteggi o di dispositivi di protezione collettiva – ad esempio parapetti temporanei da cantiere – se in alcune situazioni possono apparire sensate, in tante altre sembrano spesso superficiali semplificazioni per non gestire il tema della sicurezza, risultando inattuabili o sproporzionate a livello economico, rispetto alla modesta entità delle operazioni da compiere.
Molti comuni, tuttavia, alla presentazione del permesso a costruire (o della SCIA) o alla richiesta dell’agibilità, potrebbero non richiedere la documentazione relativa ai sistemi anticaduta previsti o installati.
Al momento quindi, pur valendo quanto espresso dal testo unico nazionale D.lgs 81/08, non è più prevista la presentazione di specifici documenti agli uffici tecnici comunali, l’indicazione dell’installazione di impianti anticaduta su edifici nuovi o oggetto di ristrutturazioni è garantita unicamente dalla deontologia professionale dei tecnici. In attesa di ulteriori evoluzioni dello scenario normativo…
Aggiornamento del giorno 31 marzo 2015
Ed ecco, infatti, il nuovo capitolo relativo all’obbligo di installazione di linea vita ed ancoraggi sulle coperture in Veneto.