L’installazione di linee vita in Piemonte è regolamentata da una normativa regionale che definisce responsabilità, criteri di installazione, requisiti delle imprese installatrici e caratteristiche degli ancoraggi.
Questo articolo è strutturato in tre paragrafi:
- Nel primo paragrafo tracciamo la storia delle leggi sulle linee vita nella regione, fino ad arrivare alla normativa attualmente in vigore. Se sei un tecnico o se vuoi un’informazione dettagliata puoi partire da qui.
- Nel secondo paragrafo esaminiamo le situazioni in cui attualmente è obbligatorio installare una linea vita in Piemonte. Se sei un proprietario o un amministratore di immobili potresti iniziare direttamente dal secondo paragrafo per trovare subito le informazioni essenziali.
- Nel terzo paragrafo elenchiamo tutti i documenti che devono accompagnare l’installazione di una linea vita. Se hai già un sistema di ancoraggi sul tuo tetto e vuoi verificare la completezza dei documenti in tuo possesso, puoi passare direttamente alla lettura di questo paragrafo.
Se invece ti servono le informazioni di base sulle linee vita: requisiti dei prodotti, degli installatori, verifiche periodiche, eccetera, puoi leggere questo articolo introduttivo.
1) Normativa Linee vita Piemonte
Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 – Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.
Quando è stata pubblicata indicava, all’articolo 15, i requisiti già espressi nel testo unico nazionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08 di dover prevedere, già in fase di realizzazione dell’opera, misure di sicurezza per accessi ed interventi successivi.
La legge è stata in seguito aggiornata in seguito con riferimenti più precisi in merito ai dispositivi fissi per la protezione della cadute dall’alto.
Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”
L’abrogazione del regolamento 5/R emesso solo una settimana prima, si è resa necessaria per la presenza di errori di scrittura, come indicato nella nota rilasciata dalla stessa Regione.
Il regolamento 6/R dà tutte le indicazioni, ai tecnici ed agli installatori, per poter progettare e mettere in opera un sistema di ancoraggi. Gli allegati riportano inoltre una modulistica standard da prendere come riferimento per la predisposizione della documentazione richiesta.
2) In quali situazioni è obbligatorio installare una linea vita su tetto in Piemonte
Riassumiamo di seguito le situazioni in cui, secondo il regolamento è obbligatorio, in Piemonte, installare un sistema di ancoraggi sul tetto di un edificio:
- Nuove costruzioni.
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali
- Manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici.
- Installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Varianti in corso d’opera relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.
Casi di esclusione dall’obbligo di installare linee vita o dispositivi fissi di protezione dalle cadute dall’alto in Piemonte
- Interventi che interessano le coperture, con tetto con altezza dalla linea di gronda al suolo inferiore a 3 metri.
- Opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al paragrafo precedente, punti 3 e 4.
- Interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva (ad esempio parapetti o reti anticaduta) per i bordi e/o per le aree non calpestabili.
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.
Ricordiamo comunque, indipendentemente da quanto sopra riportato che è sempre obbligatorio, quando è previsto l’accesso di lavoratori ad aree in quota, predisporre da parte del committente, opportune misure di protezione dalle cadute dall’alto.
3) Documenti per le linea vita in Piemonte e responsabilità associate
È prevista da parte del tecnico progettista, coadiuvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, la redazione di un Elaborato Tecnico della Copertura che deve contenere al suo interno una serie di documenti
- Una relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali.
- Planimetria in scala della copertura con indicazione degli elementi del sistema di ancoraggi, accessi, percorsi, ecc.
- Relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato con verifica degli elementi strutturali del tetto alle azioni trasmesse in caso di eventuale caduta.
- Documentazione del fabbricante degli ancoraggi (dichiarazioni di conformità/certificati – manuali di installazione ed utilizzo, schede tecniche, ecc.).
- Dichiarazione di conformità dell’installatore.
- Registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi.
- Compilazione di un documento di “Buone Pratiche” che dà indicazioni su come operare sulla copertura in sicurezza in merito a diverse attività.
La norma regionale del Piemonte evidenzia inoltre che gli installatori di linee vita debbano essere “…informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del d. lgs. 81/2008…”
Questo articolo rappresenta infatti una sintesi delle norme e dei requisiti per installare un sistema di ancoraggi in Piemonte. Invitiamo i lettori che volessero avere un’informazione completa ed aggiornata a consultare i testi di legge originali.